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ASSOCIATI

 

CAMPAGNA ASSOCIATIVA STAGIONE 2008

Associarsi alla nostra famiglia costa 20 euro (0,05 centesimi al giorno) comprese le spese di spedizione della tessera, che sarà nominativa e numerata progressivamente.

Dopo aver effettuato il versamento, mandare una e mail coi vostri dati e con gli estremi del versamento ED IL VOSTRO NICKNAME CON CUI SIETE REGISTRATI SU SENTIERO ROSSO a:

 presidente@sentierorosso.com

Indicate ovviamente l'indirizzo presso cui volete ricevere la tessera

 

RICORDATE CHE TRATTASI DI CONTO CORRENTE BANCARIO E NON POSTALE

 INTESTATO A: "ASSOCIAZIONE SENTIERO ROSSO ONLUS" PRESSO LA BANCA DELLA VERSILIA E DELLA LUNIGIANA CREDITO COOPERATIVO AG. CAMAIORE

CONTO CORRENTE NUMERO 000000114059

CODICE PAESE: IT

CODICE IBAN: 38

CAB: 24600

ABI: 08726

CIN: S

Come sostenere l’Associazione Sentiero Rosso ONLUS 

1)     C.C. nr  000000114059 intestato ad Associazione Sentiero Rosso ONLUS – , compilando l’apposita causale di versamento indicando la parola offerta o erogazione liberale;

2)     Assegno bancario non trasferibile intestato alla ONLUS con esatta indicazione della causale del versamento;

3)     Assegno circolare non trasferibile intestato alla ONLUS con esatta indicazione della causale del versamento;

4)     Domiciliazione bancaria o postale, rispedendo il modulo allegato (Allegato 1);

5)     Carte di debito, credito e prepagate;

Per usufruire delle agevolazioni fiscali è sufficiente conservare la ricevuta del versamento effettuato, la quale non dovrà essere allegata alla dichiarazione dei redditi ma conservata a parte per poterla esibire.

Per "ricevuta del versamento" si intende, ad esempio, la ricevuta del c/c postale rilasciata dalle Poste, l'estratto conto bancario, da cui risulta l'addebito per il contributo inviato tramite assegno o carta di credito, la ricevuta rilasciata dalla banca per un bonifico o per l’emissione di un assegno circolare.

Le quote associative non possono essere detratte dal reddito dell’associato perché realizzano un vincolo contrattuale tra associazione ed associato.  

Come fare una donazione all’Associazione Sentiero Rosso ONLUS

L’Associazione Sentiero Rosso è una ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale), pertanto ogni donazione a suo favore è deducibile ai sensi dell'art. 13 del D.L. 4.12.97 n. 460 o detraibile ai sensi dell'art. 14 della legge 80/2005.

Sgravi fiscali per le donazioni alle Onlus

Gli attori della donazione

Possono ottenere lo sconto fiscale le persone fisiche soggette all’Irpef e gli enti soggetti all’Ires.

Erogazioni effettuate da persone fisiche

Per le donazioni effettuate a partire dallo scorso 17 marzo 2005, data di entrata in vigore della cosiddetta Legge “+ Dai - Versi”, è possibile beneficiare di una nuova agevolazione fiscale. La legge prevede un doppio limite: “le donazioni sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui”. Vale ovviamente il minore tra i due valori. Va precisato che la nuova previsione non sostituisce le precedenti agevolazioni già esistenti per le liberalità a favore delle ONLUS, ma si affianca ad esse, senza però che vi sia la possibilità di cumulare i due benefici. Dunque, alla medesima fattispecie di donazione, sono applicabili differenti norme di agevolazioni. Quella precedente, prevista dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, consiste in una detrazione d’imposta del 19% dell’importo versato, fino ad un massimo di 2.065,83 euro (i vecchi 4 milioni di lire). La norma recentemente approvata prevede invece, come detto, una deduzione sull’imponibile.

L’offerta deducibile o detraibile può essere in denaro o in natura. La donazione di beni, per i privati è un’assoluta novità, tra l’altro questo richiede che si attribuisca un valore ai beni donati. L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 39/E del 19/08/2005, stabilisce le modalità con cui effettuare la valutazione. Il donante dovrà acquisire la documentazione che attesta il valore normale del bene (listini, tariffari, ecc.). Con riferimento a  specifici beni ove non sia possibile desumerne il valore sulla base di altri criteri oggettivi, gli eroganti potranno ricorrere alla stima di un perito. Inoltre l’Agenzia ritiene necessario che l’erogante acquisisca in ogni caso anche una ricevuta dal donatario contenente la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l’indicazione dei relativi valori.

Erogazioni effettuate da soggetti Ires

Per quanto riguarda le imprese la situazione è la seguente:

a)     sono deducibili dal reddito d’impresa le erogazioni liberali effettuate a favore delle ONLUS per un importo non superiore ad Euro 2.065,83 o al 2% del reddito d’impresa (art. 100, comma 2 lettera h del TUIR); i due limiti operano alternativamente e pertanto si può scegliere il limite più conveniente.

b)     le imprese produttrici o commerciali operanti nel settore alimentare e farmaceutico, in alternativa all’usuale eliminazione dal circuito commerciale, possono cedere gratuitamente i propri prodotti alle ONLUS; dette cessioni non costituiscono ricavo ai sensi dell’art. 85, comma 2 del Testo Unico (art. 13, comma 2 d.lgs 460/97).

c)      le imprese produttrici o commerciali operanti in settori diversi da quelli evidenziati nel punto precedente possono cedere gratuitamente i propri prodotti alle ONLUS entro il limite di Euro 1.032,91 del costo sostenuto per produrre o acquistare i beni in oggetto (art. 13, comma 3, d.lgs 460/97); le cessioni gratuite in questione vengono considerate erogazioni liberali ed il loro valore di acquisto o di produzione concorrerà alla formazione del limite massimo di deducibilità (euro 2.065,83 e 2% del reddito).

Per accedere alle agevolazioni di cui ai punti b) e c) occorre rispettare le seguenti condizioni:

·         per ogni singola cessione, occorre dare preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno, al competente ufficio delle entrate; per i beni facilmente deperibili e di modico valore si è esonerati da tale obbligo;

·         le ONLUS beneficiarie delle cessioni gratuite devono dichiarare all’impresa cedente che i beni acquisiti verranno utilizzati direttamente per le finalità istituzionali;

·         l’impresa cedente deve conservare la dichiarazione della ONLUS;

·         l’impresa cedente deve annotare nei registri IVA  o in apposito prospetto la quantità e la qualità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese; tale annotazione deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno successivo alla cessione dei beni.

La legge n. 80 del 14 maggio 2005, cosiddetta legge “+ Dai - Versi”, introduce in alternativa alle agevolazioni contenute nel TUIR di cui si è appena detto un’ulteriore agevolazione. In base a tale agevolazione   le liberalità in denaro o in natura erogate da enti soggetti Ires in favore di ONLUS, sono deducibili dal reddito d’impresa del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui.

Deduzione o detrazione?

La scelta del tipo di agevolazione da applicare in sede di dichiarazione dei redditi (detrazione, con conseguente riduzione dell'imposta da pagare, ovvero deduzione, con effetto di abbattimento dell'imponibile su cui l'imposta viene calcolata) spetta al contribuente: il confronto e la valutazione di convenienza sull'agevolazione da applicare va infatti necessariamente svolto non in astratto, ma tenendo conto della situazione individuale.

Ora c'è un modo in più per sostenere le nostre attività e per darci maggiore libertà: quello di decidere una donazione a favore della nostra associazione. L’Associazione Sentiero Rosso ONLUS ha bisogno dell'aiuto di tutti e in questo caso anche il Fisco ci dà una mano: ricordiamocene.

 

 
 
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