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CAMPAGNA ASSOCIATIVA STAGIONE 2008
Associarsi alla nostra
famiglia
costa 20 euro
(0,05 centesimi al giorno) comprese le spese di spedizione della
tessera, che sarà nominativa e numerata progressivamente.
Dopo aver effettuato il
versamento, mandare una e mail coi vostri dati e con gli estremi del
versamento ED IL VOSTRO NICKNAME CON CUI SIETE REGISTRATI SU SENTIERO
ROSSO a:
presidente@sentierorosso.com
Indicate ovviamente
l'indirizzo presso cui volete ricevere la tessera
RICORDATE CHE TRATTASI DI
CONTO CORRENTE BANCARIO E
NON POSTALE
INTESTATO A: "ASSOCIAZIONE
SENTIERO ROSSO ONLUS" PRESSO LA BANCA DELLA
VERSILIA E DELLA LUNIGIANA CREDITO COOPERATIVO AG. CAMAIORE
CONTO CORRENTE NUMERO
000000114059
CODICE PAESE: IT
CODICE IBAN: 38
CAB: 24600
ABI: 08726
CIN: S
Come sostenere l’Associazione Sentiero
Rosso ONLUS
1)
C.C. nr
000000114059
intestato ad Associazione Sentiero Rosso ONLUS – ,
compilando l’apposita causale di versamento indicando la parola offerta
o erogazione liberale;
2)
Assegno bancario
non trasferibile intestato alla ONLUS con esatta indicazione della
causale del versamento;
3)
Assegno circolare
non trasferibile intestato alla ONLUS con esatta indicazione della
causale del versamento;
4)
Domiciliazione bancaria o postale,
rispedendo il modulo allegato (Allegato 1);
5)
Carte di debito, credito e prepagate;
Per
usufruire delle agevolazioni fiscali è sufficiente conservare la
ricevuta del versamento effettuato, la quale non dovrà essere
allegata alla dichiarazione dei redditi ma conservata a parte per
poterla esibire.
Per
"ricevuta del versamento" si intende, ad esempio, la ricevuta del c/c
postale rilasciata dalle Poste, l'estratto conto bancario, da cui
risulta l'addebito per il contributo inviato tramite assegno o carta di
credito, la ricevuta rilasciata dalla banca per un bonifico o per
l’emissione di un assegno circolare.
Le quote associative non
possono essere detratte dal reddito dell’associato perché realizzano un
vincolo contrattuale tra associazione ed associato.
Come fare una donazione all’Associazione Sentiero Rosso ONLUS
L’Associazione Sentiero Rosso è una ONLUS (Organizzazione non lucrativa
di utilità sociale), pertanto ogni donazione a suo favore è
deducibile ai sensi dell'art. 13 del D.L. 4.12.97 n. 460 o detraibile ai
sensi dell'art. 14 della legge 80/2005.
Sgravi fiscali per le donazioni alle Onlus
Gli attori della donazione
Possono ottenere lo sconto fiscale le persone fisiche soggette all’Irpef
e gli enti soggetti all’Ires.
Erogazioni effettuate da persone fisiche
Per
le donazioni effettuate a partire dallo scorso 17 marzo 2005, data di
entrata in vigore della cosiddetta Legge “+ Dai - Versi”, è possibile
beneficiare di una nuova agevolazione fiscale. La legge prevede un
doppio limite: “le donazioni sono deducibili dal reddito
complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito
complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro
annui”. Vale ovviamente il minore tra i due valori. Va precisato che la
nuova previsione non sostituisce le precedenti agevolazioni già
esistenti per le liberalità a favore delle ONLUS, ma si affianca ad
esse, senza però che vi sia la possibilità di cumulare i due benefici.
Dunque, alla medesima fattispecie di donazione, sono applicabili
differenti norme di agevolazioni. Quella precedente, prevista dal Testo
Unico delle Imposte sui Redditi, consiste in una detrazione
d’imposta del 19% dell’importo versato, fino ad un massimo di 2.065,83
euro (i vecchi 4 milioni di lire). La norma recentemente approvata
prevede invece, come detto, una deduzione sull’imponibile.
L’offerta deducibile o detraibile può essere in denaro o in natura. La
donazione di beni, per i privati è un’assoluta novità, tra l’altro
questo richiede che si attribuisca un valore ai beni donati. L’Agenzia
delle Entrate con la circolare n. 39/E del 19/08/2005, stabilisce le
modalità con cui effettuare la valutazione. Il donante dovrà acquisire
la documentazione che attesta il valore normale del bene (listini,
tariffari, ecc.). Con riferimento a specifici beni ove non sia
possibile desumerne il valore sulla base di altri criteri oggettivi, gli
eroganti potranno ricorrere alla stima di un perito. Inoltre l’Agenzia
ritiene necessario che l’erogante acquisisca in ogni caso anche una
ricevuta dal donatario contenente la descrizione analitica e dettagliata
dei beni donati con l’indicazione dei relativi valori.
Erogazioni effettuate da soggetti Ires
Per
quanto riguarda le imprese la situazione è la seguente:
a)
sono deducibili dal reddito d’impresa le
erogazioni liberali effettuate a favore delle ONLUS per un importo non
superiore ad Euro 2.065,83 o al 2% del reddito d’impresa (art. 100,
comma 2 lettera h del TUIR); i due limiti operano alternativamente e
pertanto si può scegliere il limite più conveniente.
b)
le imprese produttrici o commerciali
operanti nel settore alimentare e farmaceutico, in alternativa
all’usuale eliminazione dal circuito commerciale, possono cedere
gratuitamente i propri prodotti alle ONLUS; dette cessioni non
costituiscono ricavo ai sensi dell’art. 85, comma 2 del Testo Unico
(art. 13, comma 2 d.lgs 460/97).
c)
le imprese produttrici o commerciali
operanti in settori diversi da quelli evidenziati nel punto precedente
possono cedere gratuitamente i propri prodotti alle ONLUS entro il
limite di Euro 1.032,91 del costo sostenuto per produrre o acquistare i
beni in oggetto (art. 13, comma 3, d.lgs 460/97); le cessioni gratuite
in questione vengono considerate erogazioni liberali ed il loro valore
di acquisto o di produzione concorrerà alla formazione del limite
massimo di deducibilità (euro 2.065,83 e 2% del reddito).
Per accedere alle agevolazioni di cui
ai punti b) e c) occorre rispettare le seguenti condizioni:
·
per ogni
singola cessione, occorre dare preventiva comunicazione, mediante
raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno, al competente ufficio
delle entrate; per i beni facilmente deperibili e di modico valore si è
esonerati da tale obbligo;
·
le ONLUS
beneficiarie delle cessioni gratuite devono dichiarare all’impresa
cedente che i beni acquisiti verranno utilizzati direttamente per le
finalità istituzionali;
·
l’impresa
cedente deve conservare la dichiarazione della ONLUS;
·
l’impresa
cedente deve annotare nei registri IVA o in apposito prospetto la
quantità e la qualità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese;
tale annotazione deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno
successivo alla cessione dei beni.
La legge n. 80 del 14 maggio 2005,
cosiddetta legge “+ Dai - Versi”, introduce in alternativa alle
agevolazioni contenute nel TUIR di cui si è appena detto un’ulteriore
agevolazione. In base a tale agevolazione le liberalità in denaro o in
natura erogate da enti soggetti Ires in favore di ONLUS, sono deducibili
dal reddito d’impresa del soggetto erogatore nel limite del 10% del
reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di
70.000,00 euro annui.
Deduzione o detrazione?
La
scelta del tipo di agevolazione da applicare in sede di dichiarazione
dei redditi (detrazione, con conseguente riduzione dell'imposta
da pagare, ovvero deduzione, con effetto di abbattimento
dell'imponibile su cui l'imposta viene calcolata) spetta al
contribuente: il confronto e la valutazione di convenienza
sull'agevolazione da applicare va infatti necessariamente svolto non in
astratto, ma tenendo conto della situazione individuale.
Ora
c'è un modo in più per sostenere le nostre attività e per darci maggiore
libertà: quello di decidere una donazione a favore della nostra
associazione. L’Associazione Sentiero Rosso ONLUS ha bisogno
dell'aiuto di tutti e in questo caso anche il Fisco ci dà una mano:
ricordiamocene.
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